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sabato 15 giugno 2013

MIPAAF: NON SONO LEGGITTIME COLTIVAZIONI OGM NON AUTORIZZATE E CHE NON RISPETTINO NORME DI COESISTENZA

Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

In relazione a notizie diffuse negli ultimi giorni, che affermano la possibilità di porre a coltura, nel nostro Paese, sementi geneticamente modificate senza alcuna forma di autorizzazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali precisa che, alla luce e nel rispetto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 6 settembre 2012 e di quella del 18 maggio 2013, il diritto di coltivare organismi geneticamente modificati deve convivere con il diritto dello Stato di condizionare la coltivazione ad adeguate misure di coesistenza con l’agricoltura tradizionale o biologica, al fine di evitare ogni possibile commistione di tali produzioni e conseguenti danni economici. Tale principio è stato affermato sia nella sentenza del settembre 2012, sia nella recente sentenza del 2013 che ha più volte sottolineato la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di coesistenza. L’Italia fin dal 2001 con il d.lgs. 212, ha optato per l’adozione di misure di coesistenza fondate su ragioni economiche. Tale scelta, espressa dall’art. 1 del decreto 212, mai posta in discussione dalle citate sentenze, è ancora oggi in vigore. Ciò premesso, nel rispetto del diritto di scelta dei coltivatori di continuare a produrre tradizionalmente o secondo i protocolli biologici ovvero con sementi geneticamente modificate e quello dei consumatori di scegliere liberamente e consapevolmente alimenti prodotti con OGM ovvero senza, la legittimità della messa a dimora di sementi geneticamente modificate continua ad essere subordinata alla verifica che le concrete condizioni di tale coltivazione siano idonee ad evitare la commistione con le altre produzioni. Tale verifica non può che avvenire ad istanza del produttore interessato, previa comunicazione di tutti gli elementi informativi relativi alla localizzazione delle produzioni e alle tecniche di difesa dalla commistione, che si intendono adottare. Solo in seguito alla positiva valutazione, la messa a dimora è legittima e come tale consentita. In ogni caso il Ministero, anche in accordo con le autorità regionali, disporrà tutti i controlli del caso.

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