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domenica 16 giugno 2013

DDL CONSUMO SUOLO, DE GIROLAMO: TUTELA TERRENI AGRICOLI E EDILIZIA DI RIUSO, RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

“Ogni giorno impermeabilizziamo più o meno l’equivalente di 150 campi da calcio, con questo provvedimento colmiamo una lacuna legislativa che ha prodotto effetti drammatici come l’aumento del 166% del territorio edificato in Italia negli ultimi 50 anni. Il nostro Paese ha invece bisogno dei suoi terreni per sviluppare la sua agricoltura e con essa salvaguardare la bellezza, la salubrità e la sicurezza dei nostri territori e dei nostri paesaggi. Per questo abbiamo previsto un meccanismo per fissare l’estensione massima di superficie consumabile, attraverso il forte coinvolgimento anche delle Regioni e degli enti locali, in una battaglia che è di tutti per un bene fondamentale come la terra. La difesa dei nostri suoli non è poi la lotta all’edilizia, al contrario con questo disegno di legge introduciamo un principio fondamentale nella materia di governo del territorio che è la priorità del riuso e della rigenerazione, che consentirà il recupero di zone già edificate ma degradate. Mi auguro che l’iter di questa norma di civiltà sia il più rapido possibile, perché si tratta di un intervento che troppo a lungo è stato rinviato, ma che è indispensabile per consegnare un’Italia migliore alle nostre figlie e ai nostri figli”. Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:
1. Si definiscono i concetti di “superficie agricola”, ossia tutti i terreni che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal loro utilizzo, e di “consumo del suolo”, inteso come riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.
2. Si individua il procedimento volto alla determinazione del limite di superficie consumabile, che vede il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome e che culmina con il decreto del Ministro delle politiche agricole d’intesa con il Ministro dell’Ambiente, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, che fissa l’estensione massima di terreni agricoli consumabili. Tale decreto viene sottoposto a verifica ogni 10 anni.
3. Si prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale, con rappresentanti anche dell'Istat e della Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio del consumo di superficie agricola nazionale. Il Comitato deve realizzare ogni anno un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che verrà poi presentato dal Ministro delle politiche agricole al Parlamento.
4. Per la concreta attuazione del principio del riuso del suolo, entro un anno dalla entrata in vigore della legge i Comuni dovranno provvedere: a) al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; b) alla costituzione ed alla tenuta - all’interno delle aree censite - di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali Decorso il termine senza che il censimento sia stato concluso o senza che l’elenco sia stato redatto, è vietata la realizzazione, nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.
5. È posto il divieto di utilizzo per uno scopo diverso da quello agricolo, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari.
6. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l’attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane. Le misure si sostanziano nella priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali previsti in materia edilizia.
7. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole in cui i Comuni “virtuosi” interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono l’aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti.
8. Si prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico, avuto riguardo alla particolare situazione di rischio che caratterizza larghe parte del territorio nazionale in occasione di eventi calamitosi.
9. Dalla entrata in vigore della legge e fino alla adozione del D.M. di determinazione dell’estensione massima di superficie agricola consumabile e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola ad eccezione della realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e di lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti. c

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