Fonte: Coldiretti Ferrara
Far conoscere in etichetta il vero olio made in Italy, secondo l’antitrust potrebbe danneggiare i consumatori e favorire la concorrenza sleale delle imprese agricole nei confronti degli importatori di oli di bassa qualità. Sono queste le sorprendenti conclusioni dell’autorità garante.
Evitare che il cittadino porti in tavola olio di scarsa qualità spacciato per italiano vorrebbe dire, in realtà, danneggiarlo. E valorizzare il vero extravergine made in Italy prodotto dalle imprese agricole è concorrenza sleale verso chi importa prodotti dall’estero a basso costo per rivenderlo come nazionale. Sono le conclusioni, quanto meno paradossali, a cui è giunta l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha messo in discussione il testo della legge sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (l. 14 gennaio 2013, n.9).
Secondo l’Antitrust la norma non sarebbe applicabile perché in contrasto con le disposizioni procedurali previste dall’Unione europea sull’adozione di norme tecniche e, udite udite, perché non conforme alle norme sulla concorrenza sleale e sulla tutela del consumatore.
Sulla faccenda è stata presentata un’interrogazione parlamentare con la quale gli on. Mongiello, Realacci, Russo ed altri hanno sollecitato un intervento del Ministro delle politiche agricole e hanno preso le distanze dalle osservazioni dell’Autorità, sottolineando che le norme della legge n. 9 hanno come fine primario quello di tutelare l’olio extravergine di oliva contro i rischi di frode e contraffazione: pericoli, questi, sempre in agguato, per un prodotto agroalimentare italiano così pregiato e consumato.
La legge n. 9, si ribadisce, intende ampliare la trasparenza e la legalità nella filiera degli oli di oliva vergini, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese agricole italiane e di trasmettere informazioni chiare e dettagliate ai consumatori.
Le segnalazioni dell’Antitrust non possono essere condivise, anche perché l’Autorità ha omesso di valutare che tra le finalità precipue della legge vi è quella di assicurare il corretto funzionamento del mercato degli olii di oliva vergini e di introdurre strumenti di controllo giustificati da esigenze di interesse generale concernenti, inparticolare, la tutela della collettività da fenomeni di criminalità organizzata nel settore agroalimentare.
Infatti, l’Antitrust si è limitata a rilevare un vizio procedurale che impedirebbe l’applicazione della legge, senza, tuttavia, considerare che la Commissione europea non ha opposto obiezioni, se non in relazione a due sole disposizioni.
Quanto alla previsione, contenuta nella legge, di porre condizioni e limiti alle vendite sottocosto, l’Autorità ha formulato parere negativo: eppure, questa operazione commerciale, realizzata in modo sistematico, è in grado di nuocere ad un sistema di concorrenza leale, pregiudicando, così, le imprese virtuose che, per questo, affrontano sacrifici economici maggiori.
Al fine di tutelare il consumatore, la legge n. 9, stabilisce, inoltre, che non possono essere utilizzate indicazioni ingannevoli relativamente alla zona geografica di origine degli oli vergini di oliva. Ma, anche in questo caso, l’Autorità ha manifestato le proprie perplessità
mercoledì 19 giugno 2013
COLDIRETTI, SUL VERO OLIO D’OLIVA IL PARADOSSO DELL’ANTITRUST CHE METTE IN DISCUSSIONE UNA NORMA A TUTELA DI PRODUTTORI E CONSUMATORI
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