FONTE: Agriturist (Confagricoltura)
sentenza ineccepibile che
conferma un principio fondamentale di tutela del paesaggio e di equilibrata
integrazione fra agricoltura e attività
turistiche connesse
Ineccepibile - secondo Agriturist - la sentenza della
Corte Costituzionale n. 96/2012 che, dichiarando non fondata l’ipotesi di
incostituzionalità sollevata dal TAR dell’Umbria in merito alla legge regionale
sull’agriturismo, conferma la legittimità della norma che impedisce di dedicare
all’attività agrituristica nuove costruzioni.
L’agriturismo - prosegue la nota dell’Associazione di
Confagricoltura - deve sostenere l’agricoltura e non sostituirla, nell’ambito di
un progetto unitario d’impresa che, come esplicitamente affermato dall’articolo
2135 del codice civile, è e resta agricola. L’ospitalità consente, fra l’altro,
di recuperare e valorizzare edifici abbandonati, in quanto non più utilizzati
per la residenza degli operatori agricoli, la coltivazione della terra e
l’allevamento degli animali. Consentire la realizzazione di nuove costruzioni
significherebbe, di fatto, dare corso ad un’impresa turistica autonoma rispetto
all’impresa agricola, determinando ulteriore sottrazione di suolo all’esercizio
dell’attività primaria.
Particolarmente puntuale - sottolinea Agriturist - è la
sentenza nel mettere a fuoco gli obiettivi che la normativa statale e regionale
sull’agriturismo intende perseguire, quando afferma: “Emerge infatti in modo
evidente l’interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella
regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, che
facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi
turistici, nei quali l’attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma
solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere. Ciò determinerebbe
l’alterazione del paesaggio, che deve essere invece tutelato e mantenuto, pur
nella cura e nel rinnovamento delle strutture esistenti, nella sua essenziale
natura agreste”.
Agriturist rileva, peraltro, che è affidata alla
programmazione urbanistica la possibilità di modificare la destinazione d’uso
dei suoli e consentire lo svolgimento di attività turistiche opportunamente
dimensionate, anche nelle zone rurali. Ma tale decisione deve essere assunta
dagli organi decisionali collegiali della politica escludendo qualsiasi
confusione con le peculiari condizioni di esercizio dell’attività agrituristica.
D’altra parte, considerando i grandi benefici che
l’agriturismo, pur soggetto a rilevanti limitazioni, sta apportando
all’agricoltura e al presidio produttivo del territorio, è importante - a
giudizio di Agriturist - prevedere per questo settore significative agevolazioni
e un’adeguata promozione. Sotto questo profilo, l’imposizione dell’IMU anche ai
fabbricati strumentali agricoli (compresi quelli dell’agriturismo) ha
rappresentato un grave passo indietro le cui conseguenze non tarderanno a farsi
sentire. E grave è il fatto che le iniziative di promozione del turismo italiano
continuino ad ignorare l’agriturismo, come si può “non leggere” sul sito
ufficiale del turismo italiano www.italia.it.
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